Sez. 5, Sentenza n. 10495 del 22/10/1997 Ud. (dep. 20/11/1997) Rv. 209025 - 01
PENA - IN GENERE | Sostituzione delle pene detentive brevi - Giudizio di pericolosità basato sulla violenza costituente elemento del reato - Legittimità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie in tema di violenza privata.
PENA - IN GENERE
In tema di applicazione delle sanzioni sostitutive, non ubbidisce a criteri di logica argomentativa basare esclusivamente sul reato contestato, il quale assuma normativamente ad elemento costitutivo l'uso della forza fisica, un giudizio di pericolosità dell'agente che sia ostativo alla sostituzione della pena detentiva breve. (Fattispecie relativa al reato di violenza privata, con riferimento al quale il giudice di merito aveva negato la sostituzione della pena detentiva ravvisando nel fatto <<una certa pericolosità ed un comportamento violento ed aggressivo>>; la Corte, nell'annullare il provvedimento impugnato, ha precisato altresì che una simile argomentazione porterebbe alla conclusione che in nessun caso di imputazione ex art. 610 cod. pen. con uso di violenza sarebbe possibile applicare l'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pure in assenza di impedimenti di carattere soggettivo ed oggettivo, laddove l'art. 60 della legge citata non ricomprende, tra i reati per i quali è esclusa la pena sostitutiva, l'art. 610 cod. pen.)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)