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Sez. 6, Sentenza n. 22112 del 20/02/2002 Ud. (dep. 06/06/2002) Rv. 222241 - 01

PENA - PENE DETENTIVE | - Pena detentiva breve - Sostituzione con pena pecuniaria - Diniego - Concrete condizioni economiche dell'imputato - Valutazione - Rateizzazione della pena pecuniaria - Entità di altri obblighi imposti - Omessa considerazione - Illegittimità.
Stato
decisa il 2002-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222241-01

PENA - PENE DETENTIVE

Il diniego di sostituire una pena pecuniaria ad una pena detentiva breve, inflitta per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, è illegittimo qualora sia giustificato con l'argomento che l'aggravio economico potrebbe pregiudicare l'adempimento dell'obbligo di sostentamento del congiunto, senza tenere conto, ai fini di una concreta valutazione delle condizioni economiche dell'imputato, oltre che dell'entità dell'assegno di mantenimento, anche dell'effetto della rateizzazione della pena pecuniaria, prevista dall'art.133 ter cod. pen. ed applicabile alla multa o all'ammenda stabilita dal giudice ex art.53 legge 24 novembre 1981, n.689.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 ter CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)