Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 25 novembre 1982, causa 79/82
Epigrafe
Nella causa 79/82
Victor Evens, ex dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, residente in Liegi, con gli aw.ti Michel Mersch e Philippe Fraipont, del foro di Liegi, e Victor Biel, del foro di Lussemburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest'ultimo, 18 A, rue des Glacis,
ricorrente,
contro
Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentata dal suo segretario Jean-Aimé Stoll, in qualità di agente, assistito dall'aw. Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest'ultimo, 22, Côte d'Eich,
convenuta,
causa avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di nuova sistemazione,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori U. Everling, presidente di Sezione, P. Pescatore e Y. Galmot, giudici,
avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere : J. A. Pompe, cancelliere aggiunto
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni e i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti
punto 1
Il ricorrente, sig. Victor Evens, coniugato e padre di due figli, prestava servizio dal 1953 presso l'Assemblea comune della CECA e successivamente presso il Parlamento europeo a Lussemburgo. Conformemente alle disposizioni CECA vigenti al momento della sua entrata in sei-vizio, gli veniva versata un'indennità di prima sistemazione pari a 4 mesi di stipendio base in quanto egli e la sua famiglia, originari del Brabante vallone, si erano stabiliti a Lussemburgo.
Nel 1967, il ricorrente veniva trasferito alla Commissione di controllo, a Bruxelles e si stabiliva con i familiari a Liegi, città in cui risiedono attualmente. In tale occasione gli veniva versata un'indennità di prima sistemazione pari a due mesi di stipendio base, a norma dell'art. 5 dell'Allegato VII dello Statuto del personale, a motivo della sua sistemazione con la famiglia in prossimità della nuova sede di servizio.
Nel 1978, il ricorrente veniva trasferito alla Corte dei conti a Lussemburgo e si stabiliva in questa città in un monolocale ammobiliato, mentre la sua famiglia restava a Liegi. In tale occasione, gli veniva versata, conformemente all'art. 5, n. 4, dell'Allegato VII dello Statuto, un'indennità di prima sistemazione pari ad un mese di stipendio base.
Con effetto dal 1° giugno 1981, il ricorrente veniva collocato a riposo e si stabiliva a Liegi dove la sua famiglia aveva continuato a risiedere.
La lite tra il ricorrente e la Corte dei conti verte sull'ammontare dell'indennità di nuova sistemazione da corrispondere in questa occasione.
punto 2
Con lettera 3 giugno 1981, pervenuta alla Corte dei conti il 9 giugno 1981, il ricorrente chiedeva il versamento di un'indennità di nuova sistemazione «di importo pari almeno a 4 mesi di stipendio CECA e 2 mesi di stipendio base Euratom al 31 maggio 1981», producendo un certificato di residenza del comune di Liegi comprovante la sua residenza in tale città, ed un estratto del registro dell'anagrafe del comune di Liegi attestante che egli era iscritto in tale registro al pari della moglie e del figlio.
L'art. 2, ultimo comma, del regolamento del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259 (GU L 56, pag. 1), che definisce lo Statuto del personale attualmente in vigore, stabilisce che l'art. 99 dello Statuto del personale CECA del 1962
«resta applicabile al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento».
Il 3° comma dell'art. 99 summenzionato recita quanto segue:
«In deroga al disposto dell'art. 6 dell'Allegato VII, l'indennità di nuova sistemazione dovuta al funzionario integrato in applicazione dell'art. 93 che cessi dal servizio dopo l'entrata in vigore del presente statuto, non può essere inferiore all'importo che l'interessato avrebbe percepito in applicazione del disposto dell'art. 12 del precedente Regolamento generale della CECA».
L'art. 12 del Regolamento generale CECA del 1956 disponeva che
«Al momento della cessazione delle funzioni, i funzionari titolari che abbiano beneficiato dell'indennità di prima sistemazione prevista al paragrafo a) e al secondo comma del paragrafo c) dell'art. 11 precedente, hanno diritto ad un'indennità di rimpatrio di quattro mesi, se si tratta di un funzionario capo famiglia...»
Con lettera 2 luglio 1981, il presidente della Corte dei conti rispondeva che le disposizioni transitorie summenzionate si riferivano evidentemente agli stipendi base contemplati dal precedente Statuto, in vigore prima del 1° gennaio 1962, e che pertanto la loro applicazione sarebbe risultata svantaggiosa per il ricorrente. La domanda intesa ad ottenere un'indennità di nuova sistemazione pari a due mesi di stipendio base a causa della nuova sistemazione con la famiglia veniva respinta poiché dal fascicolo del ricorrente risultava che egli si era stabilito a Lussemburgo senza la famiglia — la quale aveva continuato a risiedere a Liegi — all'epoca del suo trasferimento alla Corte dei conti. La nuova sistemazione riguardava pertanto una persona sola, cosicché l'importo dell'indennità andava limitato ad un mese di stipendio base a norma dell'art. 6, n. 4, dell'Allegato VII dello Statuto.
Il ricorrente percepiva successivamente, come indennità di nuova sistemazione ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato VII dello Statuto, l'importo di LFR 191966, pari ad un mese di stipendio base, maggiorato di LFR 606 in seguito all'adeguamento degli stipendi base con effetto dal 1o luglio 1980.
punto 3
Con lettera 18 agosto 1981, pervenuta alla Corte dei conti il 19 agosto 1981, il ricorrente proponeva, a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, un reclamo contro il provvedimento di rigetto contenuto nella lettera 2 luglio 1981, sostenendo di aver diritto, in base al chiaro disposto dell'art. 6 dell'Allegato VII dello Statuto, a due mesi di stipendio base in ragione del cambiamento di residenza, poiché, entro tre anni dalla cessazione del servizio egli si era installato con la famiglia in una località situata ad oltre 70 km da Lussemburgo.
In risposta ad una lettera in data 22 settembre 1981, con la quale il presidente della Corte dei conti lo invitava a dimostrare che la sua famiglia era effettivamente andata a stabilirsi in una località situata ad oltre 70 km dalla sede di servizio, il ricorrente comunicava tramite il proprio avvocato che i certificati allegati alla sua domanda iniziale 3 giugno 1981 fornivano la prova richiesta.
Con lettera 3 dicembre 1981, pervenuta al ricorrente il 7 dicembre 1981, il presidente della Corte dei conti respingeva il reclamo, motivando che il ricorrente non aveva dimostrato un qualsiasi trasferimento della sua famiglia, residente ininterrottamente dal 1967 a Liegi, e che, pertanto, non si poteva procedere ad un rimborso spese forfettario.
SENTENZA › In fatto › II — Il procedimento e le conclusioni delle parti
punto 1
Con atto pervenuto alla cancelleria della Corte il 25 febbraio 1982, il ricorrente ha proposto il presente ricorso, ed ha concluso che la Corte voglia:
condannare la Corte dei conti a versargli una somma pari ad un mese dello stipendio base spettantegli al 31 maggio 1981, ossia LFR 191996, oltre agli interessi, al tasso legale praticato in Belgio, per il periodo dal 1° giugno 1981 al giorno del pagamento integrale, e
condannare la convenuta alle spese di causa.
punto 2
Nella controreplica, depositata il 29 giugno 1982, il ricorrente ha modificato la sua domanda chiedendo la somma di LFR 192602, richiamandosi all'adeguamento degli stipendi base dei dipendenti che aveva avuto luogo nel frattempo.
punto 3
La Corte dei conti conclude che la Corte voglia :
respingere il ricorso,
statuire sulle spese conformemente alle disposizioni statutarie vigenti.
punto 4
La frase scritta si è svolta ritualmente.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti presentati nella fase scritta del procedimento
punto 1
Il ricorrente assume che l'art. 6 dell'Allegato VII dello Statuto gli attribuisce il diritto ad un'indennità di nuova sistemazione pari non già ad una, bensì a due mensilità dello stipendio base. La lettera di detta norma è chiara e stabilisce che l'ammontare dell'indennità è pari a due mensilità se trattasi di dipendente che ha diritto all'assegno di famiglia, e ad una mensilità se trattasi di dipendente che non vi ha diritto. Nessuna interpretazione amministrativa né alcuna applicazione per analogia possono prevalere su questa norma. Diversamente dall'art. 5 dell'Allegato VII, relativo all'indennità di prima sistemazione, l'art. 6 non esige il cambiamento di residenza della famiglia. L'espressione «nuova sistemazione» designa il ritorno del dipendente al luogo d'origine, indipendentemente da qualsiasi cambiamento di residenza della sua famiglia. Non ci si può richiamare alla nozione di «rimborso spese» ed all'art. 71 dello Statuto del personale per sostenere la tesi contraria, poiché trattavasi di un rimborso forfettario per il quale l'amministrazione non poteva esigere la prova delle spese sostenute, e una norma che attribuisce il diritto al rimborso non può essere interpretata come divieto di rimborso forfettario.
Il ricorrente si richiama inoltre all'art. 99, 3° comma, dello Statuto del personale CECA del 1962, che, a norma dell'art. 2 del regolamento del Consiglio n. 259/68, è rimasto applicabile anche dopo l'entrata in vigore dell'attuale Statuto del personale e che gli attribuisce il diritto ad un'indennità di nuova sistemazione d'importo pari almeno a quello che avrebbe ottenuto in caso di applicazione dell'art. 12 del precedente regolamento generale del 1956. Quest'ultimo articolo subordina il diritto del dipendente all'indennità di nuova sistemazione alla condizione che egli abbia fruito dell'indennità di prima sistemazione all'inizio della carriera. La sentenza della Corte 11 luglio 1974 (causa 10/74, Becker e/Commissione, Race. pag. 867) ha dichiarato caduta in desuetudine una disposizione relativa al calcolo dell'indennità, ma nulla ha tolto alla validità delle disposizioni che attribuiscono il diritto alla stessa. Quindi, poiché nella disciplina CECA, l'indennità di nuova sistemazione è stata classificata al di fuori della categoria delle spese rimborsabili, essa non costituisce un rimborso spese. Nella fattispecie, bisogna pertanto far riferimento all'importo massimo dell'indennità di prima sistemazione percepita dal ricorrente nel 1953 all'inizio della carriera, non già alle indennità ottenute successivamente. Il riferimento a queste ultime č peraltro escluso in quanto l'art. 6 dell'Allegato VII dello Statuto del personale menziona il n. 1, non già il n. 2, dell'art. 5.
punto 2
La Corte dei conti sostiene che l'art. 6, come l'intera sezione 3 dell'Allegato VII, riguarda il rimborso spese in misura forfettaria e precisa la portata della norma generale di cui all'art. 71 dello Statuto. E in questa prospettiva che l'art. 6, n. 4, dell'Allegato VII impone al dipendente di provare che egli si è stabilito, con la famiglia, ad una determinata distanza dall'ultima sede di servizio. Mancando questo cambiamento di residenza, non vi è motivo di procedere ad un rimborso delle spese e non vi è quindi indennità. La disposizione di cui all'art. 5, n. 4, che contempla la riduzione, nella misura del 50 %, dell'indennità di prima sistemazione qualora il dipendente non si stabilisca con la famiglia nella sede di servizio non è stata riprodotta nell'ambito della disciplina relativa all'indennità di nuova sistemazione in quanto questo principio si applica, in base allo stesso criterio, all'indennità di nuova sistemazione e tale precisazione è stata pertanto ritenuta inutile. Nella fattispecie, non è stato dimostrato che il ricorrente abbia cambiato residenza assieme alla famiglia, e dal fascicolo risulta che questa si era stabilita a Liegi già nel 1967. Volendo applicare letteralmente l'art. 6, n. 4, il ricorrente non avrebbe nemmeno diritto ad un'indennità, non avendo dimostrato il cambiamento di residenza della propria famiglia. L'applicazione dell'art. 5, n. 4, nell'ambito dell'indennità di nuova sistemazione è inoltre conforme ai principi della sana gestione del denaro pubblico, alla dottrina nonché alla prassi amministrativa delle istituzioni comunitarie.
In base alla sentenza della Corte 11 luglio 1974 (Becker), il ricorrente non può invocare le disposizioni transitorie del regime CECA, in quanto l'indennità dovuta a norma dell'attuale Statuto del personale è superiore all'indennità pari a 4 mesi dello stipendio base calcolata secondo le vecchie tabelle salariali. La disposizione transitoria, volta ad evitare che il dipendente si trovi in una situazione meno vantaggiosa rispetto a quella in cui si sarebbe trovato in forza del regime precedente, non è quindi più applicabile.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale
paragrafo 1
Le parti hanno svolto osservazioni orali all'udienza dell'11 novembre 1982.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni alla stessa udienza.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 25 febbraio 1982, il sig. Victor Evens, ex dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, ha proposto un ricorso inteso ad ottenere l'indennità di nuova sistemazione, a seguito del suo collocamento a riposo, in misura pari a due mensilità del suo stipendio base.
punto 2
Il ricorrente, coniugato e padre di due figli, veniva nominato dipendente di ruolo dall'Assemblea comune della CECA, a Lussemburgo, nel 1953. Conformemente alla normativa CECA allora vigente in materia, gli veniva versata un'indennità di prima sistemazione pari a quattro mesi di stipendio in quanto egli e la sua famiglia si erano stabiliti a Lussemburgo. Quando, nel 1967, veniva trasferito alla Commissione di controllo, a Bruxelles, egli si stabiliva con la propria famiglia a Liegi e percepiva un'indennità di prima sistemazione pari a due mesi del suo stipendio base. Trasferito alla Corte dei conti nel 1978, il ricorrente si stabiliva a Lussemburgo, mentre la famiglia restava a Liegi, e per questo motivo egli percepiva un'indennità di prima sistemazione pari soltanto a un mese di stipendio base.
punto 3
Il ricorrente veniva collocato a riposo con effetto dal 1o giugno 1981 e tornava a stabilirsi a Liegi presso la famiglia. In tale occasione la Corte dei conti gli versava un'indennità di nuova sistemazione pari ad un mese dello stipendio base. Essa si rifiutava di corrispondergli a questo titolo l'equivalente di due mesi dello stipendio base perché la famiglia del ricorrente, la quale aveva sempre continuato a risiedere a Liegi, non aveva dovuto tornare a stabilirsi in quella città.
punto 4
Questa differenza, pari ad una mensilità dello stipendio base, tra l'indennità di nuova sistemazione chiesta dal ricorrente e la somma versata a tale titolo dalla Corte dei conti, costituisce oggetto della presente lite.
punto 5
A sostegno del ricorso, l'interessato deduce che, secondo la chiara lettera dell'art. 6 dell'Allegato VII dello Statuto del personale, egli ha diritto ad un'indennità di nuova sistemazione pari a due mesi dello stipendio base in quanto fruiva dell'assegno di famiglia e risiede con la famiglia a Liegi. Il ricorrente si richiama inoltre alle disposizioni transitorie del regolamento del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, e dell'art. 99, 3° comma, dello Statuto del personale CECA del 1962, nonché all'art. 12 del precedente regolamento generale della CECA del 1956.
punto 6
Secondo la Corte dei conti, l'art. 5, n. 4, dell'Allegato VII deve applicarsi anche nell'ambito dell'art. 6, con la conseguenza che l'indennità di nuova sistemazione è limitata ad un mese di stipendio base in casi analoghi a quello del ricorrente.
punto 7
Bisogna anzitutto osservare che, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 11 luglio 1974 (causa 10/74, Becker e/Commissione, Racc. pag. 867), la clausola di salvaguardia di cui all'art. 99, 3° comma, dello Statuto del personale CECA del 1962, a favore dei dipendenti che in precedenza erano stati soggetti al vecchio regime generale della CECA del 1956, non si applica più in quanto gli stipendi attuali equivalgono ad oltre il doppio di quelli anteriori al 1962 ed i dipendenti che cessino dal servizio dopo l'entrata in vigore del nuovo regime, non si trovano più in una situazione economica meno vantaggiosa di quella in cui si sarebbero trovati se avessero lasciato il servizio prima dell'entrata in vigore del suddetto regime.
punto 8
Nella fattispecie bisogna quindi applicare l'art. 6 dell'Allegato VII allo Statuto nella parte in cui si riferisce ai dipendenti che hanno diritto all'assegno di famiglia.
punto 9
L'art. 6, n. 1, stabilisce che, al momento della cessazione definitiva dal servizio, il dipendente «ha diritto a un'indennità pari a due mesi dello stipendio base se trattasi di funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia», senza menzionare il presupposto della nuova sistemazione della famiglia; per contro, l'art. 6, n. 4, dispone che tale indennità è versata «dietro documentazione dell'avvenuta sistemazione del funzionario e della famiglia». Il caso del dipendente avente diritto all'assegno di famiglia, che si stabilisca altrove senza la famiglia, non è espressamente contemplato da questo articolo.
punto 10
Per interpretare l'art. 6 non ci si può riferire, come suggerisce il ricorrente, all'art. 12 del regolamento generale della CECA del 1956. Le disposizioni dello Statuto del personale attualmente in vigore vanno interpretate tenendo conto della loro struttura e del loro scopo, non già alla luce di una disciplina abrogata.
punto 11
Dall'art. 71 dello Statuto e dal titolo della Sezione 3 dell'Allegato VII dello stesso, si desume che l'art. 6 concerne il rimborso, in misura forfettaria, delle spese sostenute in occasione della nuova sistemazione del dipendente dopo la cessazione definitiva dal servizio e che non sono coperte dal rimborso delle spese di trasloco di cui all'art. 9 dell'Allegato VII. Ora, tali spese sono generalmente più elevate nel caso del dipendente che cambi residenza con la famiglia che nel caso del dipendente che torni a stabilirsi presso la famiglia.
punto 12
Per quanto riguarda l'indennità di prima sistemazione da corrispondere all'atto dell'entrata in servizio, si è tenuto conto di un'analoga differenza nelle spese da rimborsare nella prima frase dell'art. 5, n. 4, in cui si dispone che al dipendente avente diritto all'assegno di famiglia e che non si stabilisca con la famiglia nella sede di servizio spetta solo la metà dell'indennità cui egli avrebbe altrimenti diritto. Parimenti, il non corrispondere l'indennità di nuova sistemazione pari a due mesi di stipendio base al dipendente che non si stabilisca altrove con la famiglia è conforme allo scopo dell'art. 6. Questa interpretazione è peraltro corroborata dalla lettera dell'art. 6, n. 4, che esige espressamente la prova della nuova sistemazione della famiglia del dipendente.
punto 13
Poiché era assodato che la famiglia del ricorrente non aveva cambiato residenza insieme a lui quando egli si era nuovamente stabilito a Liegi, la Corte dei conti non poteva legittimamente accogliere la domanda del ricorrente relativa al versamento di un'indennità di nuova sistemazione pari a due mesi di stipendio base.
punto 14
Il ricorso va quindi respinto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 15
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, in forza dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1° Il ricorso è respinto.
2° Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Firme
Everling
Pescatore
Galmot
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 25 novembre 1982.
Per il cancelliere
H. A. Rühl
amministratore principale
Il presidente della Terza Sezione
U. Everling