Sez. 2, Sentenza n. 539 del 14/03/1967 Ud. (dep. 19/09/1967) Rv. 105439 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - NULLITA DELL'ORDINANZA-OBBLIGO DI SPECIFICO GRAVAME-MANCATO ESPERIMENTO - SANATORIA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - NULLITA DELL'ORDINANZA-OBBLIGO DI SPECIFICO GRAVAME-MANCATO ESPERIMENTO - SANATORIA.*
L'ordinanza dichiarativa della contumacia, al pari di tutte le altre previste dall'art 438 cod proc pen, e suscettibile di impugnazione ai sensi dell'art 200 stesso codice; tale ordinanza diviene definitiva quando contro di essa non sia stato proposto specifico gravame, non essendo sufficiente ad impedire simile effetto la semplice impugnazione della sentenza che definisce il giudizio. Il principio accennato trova applicazione anche nel caso che si tratti di nullita di ordine generale ricadente nella previsione dell'art 185 cod proc pen, in quanto la insanabilita stabilita da tale norma deve essere intesa come possibilita di rilevare il vizio anche quando la parte interessata non lo abbia dedotto nel termine di cui all'art 439 cod proc pen, possibilita che sussiste solo in quanto il provvedimento viziato si trovi ancora sub iudice; ove difetti questo presupposto, per il mancato esperimento da parte dell'interessato del mezzo di impugnazione previsto dalla legge, anche il provvedimento viziato da una nullita insanabile diviene definitivo. (Conf, in relazione al caso di dedotta nullita ex art 185 n 3 cod proc pen, 103655, 103691, anno 1967; 100352, 101741, anno 1966; e, in relazione al difetto di motivazione dell'ordinanza, 103170, 103774, 103775, 104667, 104750, anno 1967; 101004, 102357, 102895, 102968, anno 1966; contra, nel caso di dedotta nullita ex art 185 n 3 cod proc pen, 103620, 104082, 104363, 104771, 104789, anno 1967; 100551, 100785, 101004, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 439 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)