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Sez. 3, Sentenza n. 12811 del 06/10/1980 Ud. (dep. 03/12/1980) Rv. 146940 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - DELLA SENTENZA CONTUMACIALE - NULLITA INSANABILE DELLA NOTIFICA ALL'IMPUTATO DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - NECESSITA DI IMPUGNAZIONE SPECIFICA DELL'ORDINANZA DI CONTUMACIA - ESCLUSIONE - DEDUCIBILITA CON L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA CONTUMACIALE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146940-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - DELLA SENTENZA CONTUMACIALE - NULLITA INSANABILE DELLA NOTIFICA ALL'IMPUTATO DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - NECESSITA DI IMPUGNAZIONE SPECIFICA DELL'ORDINANZA DI CONTUMACIA - ESCLUSIONE - DEDUCIBILITA CON L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA CONTUMACIALE - AMMISSIBILITA.*

La nullita assoluta della sentenza pronunciata in contumacia dell'imputato va dichiarata, anche quando non sia stata impugnata l'ordinanza dichiarativa della contumacia, come richiede l'art 200 cod proc pen a pena di inammissibilita, soltanto se la mancata comparizione dell'imputato sia dovuta a vizio insanabile della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Se invece il prevenuto sia stato regolarmente citato, l'ordinanza suddetta e soggetta a Sindacato di legittimita per vizi attinenti alla motivazione determinanti la nullita relativa di cui all'art 475 n 3, in relazione all'art 524 n 3 cod proc pen, solo se tale nullita sia fatta valere con l'impugnazione del provvedimento che ne e affetto, e non unicamente con il gravame della sentenza la cui invalidita conseguenziale puo essere dedotta ammissibilmente solo a condizione che sia stato impugnato l'atto presupposto. (Conf mass n 99530, mass n 101741, mass n 104667, mass n 105615, mass n 107580, mass n 108064, mass n 122397, mass n 136453; contra - nel senso della deducibilita con l'impugnazione della sentenza di tutte le nullita della dichiarazione di contumacia: mass n 100551, mass n 103620, mass n 104363, mass n 104789; contra - nel senso che le nullita della dichiarazione della contumacia devono essere sempre proposte con l'impugnazione dell'ordinanza, a pena di inammissibilita: mass n 100352, mass n 105439, mass n 114787, mass n 117317, mass n 118592, mass n 121247).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)