Sez. 3, Sentenza n. 1398 del 18/12/1984 Ud. (dep. 09/02/1985) Rv. 167827 - 01
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - PRETORE - VICE PRETORE ONORARIO - IMPEDIMENTO DEL PRETORE - REGGENZA CONFERITA A VICE PRETORE ONORARIO - DIVIETO DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE - LIMITE.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - PRETORE - VICE PRETORE ONORARIO - IMPEDIMENTO DEL PRETORE - REGGENZA CONFERITA A VICE PRETORE ONORARIO - DIVIETO DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE - LIMITE.*
La disposizione di cui all'art. 32, terzo comma, 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) stabilisce che, in caso di impedimento del pretore e per urgenti necessità di servizio, la reggenza dell'ufficio può essere affidata al Vice pretore onorario che non esercita la professione forense. Scopo essenziale di questa limitazione è quello di evitare che nella stessa persona siano concentrate funzioni giurisdizionali e funzioni pubbliche in senso lato, eventualmente confliggenti tra loro, al fine di garantire l'indipendenza del giudice e la sua assoluta estraneità agli interessi in gioco in Sede giurisdizionale. Quindi il divieto di cumulo (con relativa incompatibilità) deve intendersi limitato unicamente alla ipotesi in cui il Vice pretore onorario eserciti la professione nello stesso ambito in cui egli svolga la funzione giurisdizionale, non risultando ipotizzabile alcuna incompatibilità qualora esse si svolgano in luoghi ed ambiti diversi. (Conf mass n 161286; (Conf mass n 163772).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 32 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)