Sez. 3, Sentenza n. 9807 del 05/10/1983 Ud. (dep. 18/11/1983) Rv. 161286 - 01
GIUDICE PENALE - IN GENERE - INCARICO DI REGGENZA DI PRETURA CONFERITO A VICE PRETORE ONORARIO - DIVIETO DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE - LIMITE.*
GIUDICE PENALE - IN GENERE - INCARICO DI REGGENZA DI PRETURA CONFERITO A VICE PRETORE ONORARIO - DIVIETO DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE - LIMITE.*
Nell'ipotesi di impedimento del pretore e per urgenti necessità di servizio, la reggenza dell'ufficio può essere conferita al Vice-pretore onorario che "non" esercita la professione forense. Scopo essenziale di quest'ultima limitazione è quello di evitare che nella stessa persona siano concentrate funzioni giurisdizionali e funzioni pubbliche in senso lato, eventualmente confliggenti tra loro. Ne deriva che il divieto di cumulo (con relativa incompatibilità) debba intendersi limitato unicamente alla ipotesi in cui il Vice pretore onorario eserciti la professione nello stesso mandamento dell'ufficio cui l'incarico pertiene, essendo palese che qualora l'attività forense venga espletata in luoghi diversi non risulta ipotizzabile alcuna incompatibilità.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)