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Sez. 5, Sentenza n. 328 del 09/11/1978 Ud. (dep. 12/01/1979) Rv. 140776 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - ESENZIONE DA OBBLIGHI PER SERVIZI DI POLIZIA E DI SOCCORSO - AUTOVEICOLI PRIVATI CHE ESEGUONO TRASPORTI DI FERITI - ESTENSIONE DELLA NORMA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/140776-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - ESENZIONE DA OBBLIGHI PER SERVIZI DI POLIZIA E DI SOCCORSO - AUTOVEICOLI PRIVATI CHE ESEGUONO TRASPORTI DI FERITI - ESTENSIONE DELLA NORMA - ESCLUSIONE.*

L'art 126 cod strad si rivolge esclusivamente agli addetti ai servizi di polizia e di soccorso e non consente alcuna estensione della sua disciplina ai privati. Pertanto, i conducenti di autoveicoli privati, che eseguono trasporti di feriti, non sono esonerati dall'Obbligo di rispettare le norme di comportamento e le segnalazioni stradali.*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 126, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 126

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)