Sez. 4, Sentenza n. 1547 del 23/01/1981 Ud. (dep. 26/02/1981) Rv. 147779 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - IN GENERE - NORME DI COMPORTAMENTO - ESENZIONE DA OBBLIGHI PER SERVIZIO DI POLIZIA E DI SOCCORSO - FACOLTA DEI PRIVATI - DOVERE DEL RISPETTO DELLE REGOLE DI PRUDENZA - SUSSISTENZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - IN GENERE - NORME DI COMPORTAMENTO - ESENZIONE DA OBBLIGHI PER SERVIZIO DI POLIZIA E DI SOCCORSO - FACOLTA DEI PRIVATI - DOVERE DEL RISPETTO DELLE REGOLE DI PRUDENZA - SUSSISTENZA.*
In virtu dell'art 126 cod strada, che indica una successione di due comportamenti, consistenti il primo nel dovere di arresto immediato, non appena il veicolo abbia avuto la percezione del sopravvenire di uno dei mezzi in servizio di polizia o di soccorso, il secondo nello Obbligo di lasciare libero il passo, soltanto nel caso in cui il transito di detti mezzi risulti comunque impossibile, non e consentita al consulente del veicolo privato la facoltà di effettuare un qualunque apprezzamento circa la direzione di marcia degli automezzi adibiti a quei servizi, non essendo questi ultimi tenuti ad osservare obblighi divieti e limitazioni relativi alla circolazione sulle strade. (la giurisprudenza e orientata nel senso di ritenere destinatario della norma in esame gli addetti ai servizi di polizia e di soccorso: mass n 140776 anno 1979; i quali, pero, sono tenuti alla osservanza delle norme comuni di prudenza: mass n 133793, 132585 anno 1976, 131078, 130494 anno 1975; 128482, 128458 anno 1974; 120125 anno 1972; 117766 anno 1971; 113851 anno 1970 e massime ivi citate; 112048 anno 1969; 106018, 105091 anno 1967; per i privati che prestano soccorso V mass n 109145 anno 1968; 122073 anno 1972; 140776 ultima parte anno 1980).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 126, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 126
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)