Sez. L, Sentenza n. 2878 del 23/04/1986 (Rv. 445913 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO - (LAVORO SUBORDINATO) - APPLICABILITÀ AI "FOTOCINEOPERATORI" - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO RELATIVO - CRITERI.*
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO - (LAVORO SUBORDINATO) - APPLICABILITÀ AI "FOTOCINEOPERATORI" - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO RELATIVO - CRITERI.*
Al fine dell'applicazione ai foto-cineoperatori dipendenti dalla RAI del contratto collettivo giornalistico occorre che questi svolgono attività obiettivamente giuridica con autonomia decisionale e attraverso immagini che completano o sostituiscano l'informazione scritta (art. 1 d.P.R. 19 luglio 1976). Pertanto è essenziale accertare se i servizi realizzati dal foto-cineoperatore abbiano, per la natura, la selezione e il montaggio delle immagini, la idoneità per completare o sostituire l'informazione scritta o parlata svolgendo, pertanto, la necessaria funzione informativa o questa, invece, sia svolta esclusivamente dalla informazione scritta o parlata, rimanendo alle immagini riprese dall'operatore assegnata una mera funzione illustrativa, previa selezione o montaggio delle immagini ad opera di altri soggetti. (V 5177/85, mass n 442486).*
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST., DPR 04/02/1965 num. 115, DPR 19/07/1976 num. 649 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)