Sez. L, Sentenza n. 5917 del 07/07/1987 (Rv. 454308 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORATORE SUBORDINATO) - ATTIVITÀ DI TELECINEOPERATORE - NATURA GIORNALISTICA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORATORE SUBORDINATO) - ATTIVITÀ DI TELECINEOPERATORE - NATURA GIORNALISTICA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Per stabilire se l'attività svolta da un telecineoperatore abbia natura giornalistica, in quanto tradottasi, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 19 luglio 1976 n. 649, nella realizzazione di "immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'Esercizio di autonomia decisionale operativa", occorre riferirsi non solo al momento dell'effettuazione delle riprese, ma anche a quello del montaggio delle relative immagini, posto che la rielaborazione in tale Sede delle riprese precedentemente effettuate può far loro acquistare una capacità informativa della quale erano prive, oppure attribuire loro un significato informativo diverso rispetto a quello impresso dall'operatore, cui, anche in questo secondo caso, non è riferibile il discorso informativo, effettuato da altri in coerenza con la diversa qualifica rivestita. (V 2878/86, mass n 445913; (V 3998/85, mass n 441519; (V 3849/84, mass n 435802).*
Riferimenti normativi: DPR 19/07/1976 num. 649 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)