Sez. L, Sentenza n. 3744 del 09/06/1981 (Rv. 414382 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - OMESSO O TARDIVO PAGAMENTO DI CONTRIBUTI - DIRITTO DELL'ISTITUTO ASSICURATORE AL PAGAMENTO DI UNA PARI SOMMA AGGIUNTIVA - RINUNCIA RELATIVA E RICHIESTA DI PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI - LEGITTIMITA - SCELTE TRA LE DUE PREDETTE PRESTAZIONI - REVOCABILITA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - OMESSO O TARDIVO PAGAMENTO DI CONTRIBUTI - DIRITTO DELL'ISTITUTO ASSICURATORE AL PAGAMENTO DI UNA PARI SOMMA AGGIUNTIVA - RINUNCIA RELATIVA E RICHIESTA DI PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI - LEGITTIMITA - SCELTE TRA LE DUE PREDETTE PRESTAZIONI - REVOCABILITA - ESCLUSIONE.*
In caso di omesso o tardivo pagamento di contributi previdenziali il datore di lavoro e tenuto alternativamente al pagamento di una somma aggiuntiva pari a quella dei contributi evasi, ai sensi dello art 111 RDL 4 ottobre 1935 n 1827, ed 82 DPR 30 maggio 1955 n 797, la quale costituisce la sua prestazione primaria. L'istituto assicuratore, nel caso di ritardato pagamento o di insufficiente versamento dei contributi, puo pero rinunciare al pagamento di tale somma aggiuntiva e chiedere gli interessi moratori, cosi limitando la prestazione risarcitoria del datore di lavoro, e la scelta tra le due predette prestazioni una volta esercitata e irrevocabile. (Conf 2173/70, mass n 348322).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)