Sez. 2, Sentenza n. 2173 del 27/10/1970 (Rv. 348322 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI IN GENERE - MOROSITA DEL DATORE DI LAVORO - SOMMA AGGIUNTIVA DOVUTA - NATURA - SOSTITUZIONE CON LA RICHIESTA DI INTERESSI MORATORI - FACOLTA DELL'ISTITUTO - IRREVOCABILITA DELLA SCELTA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI IN GENERE - MOROSITA DEL DATORE DI LAVORO - SOMMA AGGIUNTIVA DOVUTA - NATURA - SOSTITUZIONE CON LA RICHIESTA DI INTERESSI MORATORI - FACOLTA DELL'ISTITUTO - IRREVOCABILITA DELLA SCELTA.*
In tema di assicurazioni sociali, la somma aggiuntiva, prevista dall'art 111 del decreto n 1827 del 4 ottobre 1935 e dall'art 23 della legge 4 aprile 1952, n 218, costituisce la prestazione primaria dovuta dal datore di lavoro inadempiente. L'istituto assicuratore, nel caso di ritardato pagamento o di insufficiente versamento dei contributi, puo, pero, rinunziare al pagamento della detta somma aggiuntiva e chiedere gli interessi moratori, cosi limitando la prestazione risarcitoria del datore di lavoro. La scelta tra le due predette prestazioni, una volta esercitata senza condizioni, e irrevocabile. (V 1289'67, mass n 327836, 327837).*
Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)