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Sez. U, Ordinanza n. 1140 del 19/01/2007 (Rv. 593867 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico privatizzato - Devoluzione all'AGO - Provvedimenti del giudice ordinario nei confronti della PA - Limitazioni - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593867-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Con riferimento alle controversie in tema di lavoro pubblico privatizzato, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, alla stregua dell'art. 63, secondo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui "il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati", la devoluzione all'AGO della controversia concernente, impugnativa del licenziamento, demansionamento e risarcimento dei danni subiti, non è esclusa dall'eventualità che la decisione possa richiedere l'esame di provvedimenti amministrativi e la facoltà, del giudice ordinario, di valutarli "incidenter tantum" al fine dell'eventuale disapplicazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)