Sez. L, Sentenza n. 19900 del 14/10/2005 (Rv. 584609 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Trasferimento al giudice ordinario delle controversie di pubblico impiego privatizzato - Provvedimenti emettibili dal giudice ordinario - Limitazioni - Esclusione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Con riferimento alle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, la legge (art. 63, comma secondo, d.lgs. n. 165 del 2001, nel quale è stato trasfuso l'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni) espressamente prevede che "Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati......". Ne consegue il potere del giudice di adottare qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la sentenza di condanna. (Sulla base di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile la domanda di condanna dell'Università al conferimento degli incarichi di insegnamento a favore di aventi diritto).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)