Sez. 3, Sentenza n. 1533 del 17/09/1970 (Rv. 347383 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - DA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI - AUTOVEICOLI PER I QUALI E PREVISTA LA NECESSARIA PRESENZA DI UN SECONDO AUTISTA - CLAUSOLA DI INEFFICACIA DELLA GARANZIA ASSICURATIVA PER IL CASO CHE L'AUTOVEICOLO SIA GUIDATO DA 'PERSONA (O DA PERSONE, NEL CASO DI NECESSARIO AVVICENDAMENTO SULLA GUIDA) NON MUNITA DELLA PRESCRITTA PATENTÈ - INTERPRETAZIONE- GUIDATORE MUNITO DI PATENTE - SECONDO AUTISTA PRIVO DI ESSA - INEFFICACIA DELLA GARANZIA ASSICURATIVA - CONFIGURABILITA DI RISCHIO ESCLUSO - GESTIONE DELLA LITE DA PARTE DELL'ASSICURATORE - IRRILEVANZA.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - DA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI - AUTOVEICOLI PER I QUALI E PREVISTA LA NECESSARIA PRESENZA DI UN SECONDO AUTISTA - CLAUSOLA DI INEFFICACIA DELLA GARANZIA ASSICURATIVA PER IL CASO CHE L'AUTOVEICOLO SIA GUIDATO DA 'PERSONA (O DA PERSONE, NEL CASO DI NECESSARIO AVVICENDAMENTO SULLA GUIDA) NON MUNITA DELLA PRESCRITTA PATENTÈ - INTERPRETAZIONE- GUIDATORE MUNITO DI PATENTE - SECONDO AUTISTA PRIVO DI ESSA - INEFFICACIA DELLA GARANZIA ASSICURATIVA - CONFIGURABILITA DI RISCHIO ESCLUSO - GESTIONE DELLA LITE DA PARTE DELL'ASSICURATORE - IRRILEVANZA.*
Il patto inserito nella polizza per la responsabilita civile, secondo il quale 'l'Assicurazione non vale se l'autoveicolo e guidato da persona (o da persone, nel caso di necessario avvicendamento sulla guida) non munita della prescritta patente di abilitazioné, non puo intendersi, secondo lo stesso significato letterale delle parole, se non nel senso che tutte le persone addette alla guida debbano essere munite della patente prescritta nel senso cioe che, nel caso in cui una di esse non lo sia, la garanzia assicurativa e inoperante, nulla importando che l'autoveicolo sia materialmente guidato, al momento del sinistro, da persona munita di regolare patente. Verificandosi la ipotesi prevista nella detta clausola, non si verte in tema di rischio aggravato, ma di rischio escluso, rispetto al quale quindi e del tutto irrilevante e priva di decisivita la circostanza della gestione della lite da parte dell'assicuratore (nella specie difesa in Sede penale del conducente dell'autoveicolo). Questa infatti, sempre che si accompagni con la piena conoscenza delle modalita dei fatti, comporta rinunzia ad eccepire la irrisarcibilita del rischio, ma non puo determinare un ampliamento della copertura assicurativa oltre i limiti espressamente convenuti dalle parti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)