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Sez. 3, Sentenza n. 5997 del 03/07/1997 (Rv. 505709 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE | Assunzione della difesa in giudizio dell'assicurato - Implicito riconoscimento dell'operatività della garanzia - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 1997-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505709-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE

Il comportamento dell'assicuratore, il quale assuma la gestione della lite anche per conto del proprio assicurato, non preclude all'assicuratore stesso la possibilità di eccepire l'inoperatività della garanzia, ove si accerti successivamente che l'evento è radicalmente escluso dalla polizza, ovvero che manchi addirittura il contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)