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Sez. 3, Ordinanza n. 12736 del 09/05/2024 (Rv. 670915-01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada - Azione di regresso nei confronti del responsabile del danno - Natura speciale ed autonoma - Conseguenze - Prescrizione ordinaria decennale - Decorrenza.
Stato
decisa il 2024-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670915-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE

L'azione di regresso dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, prevista dall'art. 29 della l. n. 990 del 1969, applicabile ratione temporis, ha natura speciale ed autonoma ex lege, sicché per il suo esercizio si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato al danneggiato.

Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 29 com. 1, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 292 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)