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Sez. U - , Sentenza n. 21514 del 07/07/2022 (Rv. 665191 - 04)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Azione ex art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 - Natura speciale ed autonoma - Conseguenze - Prescrizione ordinaria decennale - Decorrenza.
Stato
decisa il 2022-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665191-04

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE

L'azione dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi dell'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private) ha natura speciale ed autonoma "ex lege", sicché per il suo esercizio si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato al danneggiato.

Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 292 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)