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Sez. L, Sentenza n. 11359 del 24/05/2011 (Rv. 617084 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Lavoratori stagionali - Diritto di preferenza nell'assunzione - Estensione a settori diversi da quello turistico - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617084-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE

Il diritto di preferenza nelle assunzioni, disposto in favore dei lavoratori assunti a tempo determinato dall'art. 2 della legge 26 novembre 1979, n. 598, si riferisce ai soli lavoratori stagionali del settore turistico e non di altre aziende, le quali, pur svolgendo attività che si incrementano nel periodo di afflusso turistico, non operano in detto settore, essendo ad essi preclusa l'applicazione analogica di tale disposizione, che ha natura eccezionale.

Riferimenti normativi: Legge 26/11/1979 num. 598 art. 2, Preleggi art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)