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Sez. 3, Sentenza n. 537 del 24/01/1996 (Rv. 495559 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - RAPPORTI - FRA CEDUTO E CESSIONARIO | Rapporto locativo - Subentro del conduttore ex art. 36 della legge n. 392 del 1978 - Risoluzione del contratto di locazione - Domanda del locatore - Giudicato interno sulla cessione - Preclusione - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495559-01

CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - RAPPORTI - FRA CEDUTO E CESSIONARIO

La domanda di risoluzione del contratto di locazione proposta dal locatore nei confronti del conduttore subentrato nel rapporto locativo ai sensi dell'art. 36 legge 27 luglio 1978 n. 392 non è preclusa dall'eventuale giudicato interno sulla cessione perché, trattandosi di cessione senza il consenso del locatore l'accertamento dei relativi presupposti non esclude né l'operatività della disposizione dell'art. 1409 cod. civ., a norma della quale il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, né l'operatività della disposizione dell'art 1458 comma primo cod. civ. sulla efficacia retroattiva della risoluzione del contratto per inadempimento, la quale è applicabile anche nei confronti del cessionario, che, in quanto tale, è parte contrattuale, e non terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1409, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)