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Sez. 2, Sentenza n. 6362 del 20/07/1987 (Rv. 454637 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - RAPPORTI - FRA CEDUTO E CEDENTE - POTERI DEL PRIMO DI CHIEDERE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO NEI CONFRONTI DEL TERZO CESSIONARIO - PERSISTENZA - SUCCESSIVO FALLIMENTO DEL SECONDO, CEDENTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454637-01

CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - RAPPORTI - FRA CEDUTO E CEDENTE - POTERI DEL PRIMO DI CHIEDERE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO NEI CONFRONTI DEL TERZO CESSIONARIO - PERSISTENZA - SUCCESSIVO FALLIMENTO DEL SECONDO, CEDENTE - IRRILEVANZA.*

La cessione del contratto importa il trasferimento di questo nel suo complesso unitario costituito da diritti ed obblighi del cedente, con la conseguenza che il contraente ceduto conserva, tra gli altri poteri, nei confronti del terzo cessionario, quello di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, da valutarsi con riguardo al nuovo soggetto subentrato nella posizione contrattuale del cedente con assunzione dei relativi obblighi, e di conseguenza senza che il successivo fallimento di quest'ultimo ormai estraneo al rapporto possa comportare limiti in relazione ai poteri conferiti al curatore dall'art. 72 legge fall..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1407, Cod. Civ. art. 1408, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)