Sez. 5 - , Ordinanza n. 17795 del 06/07/2018 (Rv. 649370 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Ente pubblico - Concessione di un servizio di pubblica utilità - Operazione rientrante nel campo di applicazione dell'IVA - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, la concessione, da parte di un ente pubblico, di un servizio di pubblica utilità è un'attività economica che rientra nell'ambito di applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, dovendo escludersi la qualità di soggetto IVA di una pubblica amministrazione solo ove la stessa, pur nello svolgimento di un'attività astrattamente commerciale, operi quale "autorità pubblica", esercitando le relative potestà rispetto alla gestione, sebbene demandata ad un'impresa privata, di un servizio necessario per la comunità: ne deriva che la concessionaria del servizio di pubblica utilità ha diritto alla detrazione, ex art. 19 del detto decreto, dei canoni corrisposti all'ente territoriale. (Fattispecie relativa alla concessione da parte del comune, a fronte del pagamento di un canone, ad un'impresa privata di un'area attrezzata, comprensiva di una struttura stabile, per la gestione di un mercato all'ingrosso di prodotti alimentari).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)