Sez. 5 - , Ordinanza n. 28558 del 18/10/2021 (Rv. 662528 - 03)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE | Ente pubblico - Applicabilità dell’IVA - Attività esercitata - Individuazione - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE
In tema di IVA, l'ente pubblico che non svolge in modo abituale attività economica rimane comunque soggetto all'applicazione dell'imposta nel caso in cui abbia effettuato operazioni attive, cessioni di beni o prestazioni di servizi, da cui derivino redditi imponibili anche nel caso in cui agisca in veste di pubblica autorità, qualora tali attività siano svolte in forza dello stesso regime giuridico cui sono sottoposti gli operatori economici privati.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 com. 2 lett. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 com. 3 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)