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Sez. 1, Sentenza n. 3347 del 06/07/1978 (Rv. 392789 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE - CRITERIO - MERA ATTITUDINE AL LAVORO DEL CONIUGE - INSUFFICIENZA - EFFETTIVA POSSIBILITA DI LAVORO - NECESSITA - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392789-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE - CRITERIO - MERA ATTITUDINE AL LAVORO DEL CONIUGE - INSUFFICIENZA - EFFETTIVA POSSIBILITA DI LAVORO - NECESSITA - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*

Al fine del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di divorzio, l'attitudine al lavoro di uno dei coniugi non e di per se sufficiente a dimostrarne la capacita di guadagno, la quale postula il riscontro di effettive possibilita di svolgimento di un'attivita lavorativa, cui il coniuge stesso sia realmente idoneo, previa valutazione sia dei fattori individuali (eta, condizioni di salute, eccetera), sia di quelli di natura ambientale ed economico-sociale. (Conf 2983/76, mass n 381751).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)