Sez. 1, Sentenza n. 2983 del 27/07/1976 (Rv. 381751 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE - CRITERIO - MERA ATTITUDINE AL LAVORO DEL CONIUGE - INSUFFICIENZA - EFFETTIVA POSSIBILITA DI LAVORO - NECESSITA - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE - CRITERIO - MERA ATTITUDINE AL LAVORO DEL CONIUGE - INSUFFICIENZA - EFFETTIVA POSSIBILITA DI LAVORO - NECESSITA - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
In ordine alla Determinazione dell'assegno di divorzio, l'attitudine al lavoro di uno dei coniugi divorziati non e sufficiente, se considerata in via meramente ipotetica, a dimostrare le possibilita di guadagno dello stesso; occorre invece tener conto delle effettive possibilita di svolgimento del lavoro per il quale il predetto coniuge e idoneo, valutandosi in concreto ogni fattore, sia individuale (eta, condizioni di salute, ecc), sia di natura ambientale ed economico-sociale. (V 974/74, mass n 368911).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)