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Sez. 1, Sentenza n. 2983 del 27/07/1976 (Rv. 381751 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE - CRITERIO - MERA ATTITUDINE AL LAVORO DEL CONIUGE - INSUFFICIENZA - EFFETTIVA POSSIBILITA DI LAVORO - NECESSITA - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381751-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE - CRITERIO - MERA ATTITUDINE AL LAVORO DEL CONIUGE - INSUFFICIENZA - EFFETTIVA POSSIBILITA DI LAVORO - NECESSITA - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*

In ordine alla Determinazione dell'assegno di divorzio, l'attitudine al lavoro di uno dei coniugi divorziati non e sufficiente, se considerata in via meramente ipotetica, a dimostrare le possibilita di guadagno dello stesso; occorre invece tener conto delle effettive possibilita di svolgimento del lavoro per il quale il predetto coniuge e idoneo, valutandosi in concreto ogni fattore, sia individuale (eta, condizioni di salute, ecc), sia di natura ambientale ed economico-sociale. (V 974/74, mass n 368911).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)