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Sez. 1, Sentenza n. 12890 del 30/12/1998 (Rv. 521966 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - IN GENERE | Procedimento - Fascicolo fallimentare - Consultazione di atti - Ammissibilità - Limiti - Previa autorizzazione del giudice delegato - Presupposti - Requisiti dell'istanza.
Stato
decisa il 1998-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521966-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - IN GENERE

Il necessario contemperamento delle esigenze di riservatezza proprie della procedura concorsuale, le cui vicende sono documentate dal fascicolo fallimentare, con le esigenze difensive dei soggetti interessati alla consultazione degli atti inseriti in detto fascicolo, porta ad escludere che i creditori e i soggetti comunque coinvolti dallo svolgimento della procedura fallimentare abbiano il diritto di consultare liberamente il fascicolo in questione e a ritenere che la consultazione degli atti e dei documenti in esso inseriti è subordinata alla presentazione di una specifica istanza, la quale dev'essere formulata in modo da consentire l'identificazione dell'istante e degli atti che si intendono visionare, ed è sottoposta a preventiva verifica da parte del giudice delegato, le cui determinazioni sono soggette al controllo del tribunale in sede di reclamo ai sensi dell'art. 26 legge fall..

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)