Sez. 1, Sentenza n. 16040 del 21/07/2011 (Rv. 619693 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - IN GENERE | Diritto alla libera consultazione del fascicolo fallimentare - Limiti - Fondamento - Provvedimento di "secretazione" - Ammissibilità - Conseguenze in tema di deposito dei provvedimenti ai fini della loro pubblicazione ed in tema di decorrenza del termine per reclamare tali provvedimenti - Irrilevanza - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - IN GENERE
Il provvedimento di secretazione del fascicolo fallimentare non produce effetti diretti sulla decorrenza del termine per reclamare i provvedimenti, adottati dagli organi della previdenza ed ivi inseriti, tanto più che essi, con il deposito, comunque conseguono l'effetto giuridico della pubblicazione; invero il necessario contemperamento delle esigenze di riservatezza proprie della procedura fallimentare, le cui vicende sono documentate dal fascicolo fallimentare, con le esigenze difensive dei soggetti interessati alla consultazione, porta ad escludere che i creditori e i soggetti comunque coinvolti dallo svolgimento della procedura abbiano il diritto di consultare liberamente il fascicolo in questione e a ritenere che la consultazione dei relativi atti e documenti è subordinata alla presentazione di una specifica istanza, formulata in modo da consentire l'identificazione dell'istante e degli atti che si intendono visionare e sottoposta a preventiva verifica da parte del giudice delegato, le cui determinazioni sono soggette al controllo del tribunale in sede di reclamo ai sensi dell'art. 26 legge fall., con la conseguenza che gli interessati (nella specie, gli assuntori di un concordato fallimentare) debbono dimostrare un pregiudizio dal provvedimento di "secretazione" e che di esso si sia fatta un'anomala ed illegittima attuazione tramite ingiustificati rifiuti o richieste di adempimenti non previsti.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)