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Sez. 1, Sentenza n. 28299 del 21/12/2005 (Rv. 585484 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Ipotesi ex art. 67, primo comma, e 67, secondo comma, legge fall. - Autonomia - Sussistenza - Conseguenze processuali - Passaggio dalla prima alla seconda ipotesi in revocatoria - Inammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2005-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585484-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di fallimento, il principio dell'autonomia delle singole ipotesi di revocatoria di cui, rispettivamente, al primo e al secondo comma dell'art. 67 legge fall., va coordinato con quello della "riqualificazione officiosa della domanda da parte del giudice", secondo il quale, dedotto in causa, nei suoi estremi materiali, l'atto di cui si chiede la revocazione, pur se erroneamente sussunto dalla parte in una delle ipotesi previste dall'art. 67 cit, anziché in un'altra, diversa da quella che nella specie gli è propria, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, d'ufficio, ne rilevi l'esatta qualificazione e decida la causa secondo la "regula iuris" a questa corrispondente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge Falliment. art. 67 com. 1, Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)