Sez. 1 - , Ordinanza n. 14984 del 29/05/2023 (Rv. 667930 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Diverse ipotesi di revocatoria ex art. 67 l.f. - Autonomia - Sussistenza - Riqualificazione od opera del giudice - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di fallimento, il principio dell'autonomia delle singole ipotesi di revocatoria di cui, rispettivamente, all'art. 67 l. fall, commi 1 e 2, va coordinato con quello della riqualificazione officiosa della domanda da parte del giudice, secondo il quale, dedotto in causa, nei suoi estremi materiali, l'atto di cui si chiede la revocazione, pur se erroneamente sussunto dalla parte in una delle ipotesi previste dall'art. 67 cit, diversa da quella che, nella specie, gli è propria, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, d'ufficio, ne rilevi l'esatta qualificazione e decida la causa secondo la "regula iuris" a quest'ultima corrispondente.
Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge Falliment. art. 67 com. 1, Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)