Sez. 1, Sentenza n. 9322 del 10/09/1990 (Rv. 469253 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - IN GENERE - REALIZZAZIONE DI COSTRUZIONE IN DIFFORMITÀ DELLA LICENZA EDILIZIA - DECADENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - IN GENERE - REALIZZAZIONE DI COSTRUZIONE IN DIFFORMITÀ DELLA LICENZA EDILIZIA - DECADENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
La realizzazione di una costruzione abitativa in difformità della licenza edilizia determina, ai sensi dell'art. 15 della legge 6 agosto 1967 n. 765, la perdita, per l'intero immobile, della esenzione venticinquennale dell'imposta sui fabbricati, di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408, anche quando detta difformità riguardi soltanto alcune porzioni, restando di conseguenza esclusa ogni possibilità di godimento dell'esenzione limitatamente alle altre parti dello stesso fabbricato, senza che ne segua contrasto con il difetto dell'art. 3 cost., per l'equiparazione all'autore dell'infrazione di soggetti a questa del tutto estranei, quali i proprietari di altre unità immobiliari dell'edificio, in quanto il destinatario della sanzione è unicamente il costruttore-committente responsabile della violazione, e solo in via conseguenziale i suoi aventi causa, salva la facoltà (ex ultimo comma dell'art. 15), per l'acquirente colpito dalla perdita del beneficio, di agire in via risarcitoria contro il primo. (V 4726/88, mass n 459576; (V 99/82, mass n 417778).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)