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Sez. 1, Sentenza n. 4726 del 21/07/1988 (Rv. 459576 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI - ESENZIONI - IN GENERE - REALIZZAZIONE DI UNA COSTRUZIONE ABITATIVA IN DIFFORMITÀ DELLA LICENZA EDILIZIA - PERDITA PER L'INTERO IMMOBILE DELL'ESENZIONE VENTICINQUENNALE - DIFFORMITÀ LIMITATA AD ALCUNE SOLTANTO DELLE PORZIONI DEL FABBRICATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459576-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI - ESENZIONI - IN GENERE - REALIZZAZIONE DI UNA COSTRUZIONE ABITATIVA IN DIFFORMITÀ DELLA LICENZA EDILIZIA - PERDITA PER L'INTERO IMMOBILE DELL'ESENZIONE VENTICINQUENNALE - DIFFORMITÀ LIMITATA AD ALCUNE SOLTANTO DELLE PORZIONI DEL FABBRICATO - IRRILEVANZA.*

La realizzazione di una costruzione abitativa in difformità della licenza edilizia determina, ai sensi dell'art. 15 della legge 6 agosto 1967 n. 765, la perdita, per l'intero immobile, dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408, anche quando detta difformità riguardi soltanto alcune porzioni, restando esclusa ogni possibilità di godimento dell'esenzione limitatamente alle altre parti dell' unico fabbricato. (V 99/82, mass n 417778).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)