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Sez. U, Sentenza n. 3806 del 23/11/1974 (Rv. 372331 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIE AVENTI CONTENUTO PATRIMONIALE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO - CONDIZIONI - PREVENTIVA IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO NEGATIVO DELLA PRETESA PATRIMONIALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372331-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIE AVENTI CONTENUTO PATRIMONIALE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO - CONDIZIONI - PREVENTIVA IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO NEGATIVO DELLA PRETESA PATRIMONIALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La giurisdizione esclusiva del consiglio di stato comprende qualsiasi controversia avente natura patrimoniale nascente dal rapporto di pubblico impiego, senza che sia necessario impugnare un provvedimento amministrativo che abbia disconosciuto, formalmente o per presunzione di legge (silenzio-rifiuto), la pretesa fatta valere, potendosi, invece, nella suddetta materia, adire il giudice amministrativo ogni qualvolta sussiste un interesse del pubblico impiegato ad ottenere una pronunzia di accertamento del suo diritto. (Conf 2954'71, mass n 354209).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)