Sez. U, Sentenza n. 2954 del 21/10/1971 (Rv. 354209 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO - ESTENSIONE - CONTROVERSIE AVENTI CONTENUTO PATRIMONIALE - CONDIZIONI - CONTROVERSIE RIGUARDANTI LA CORRESPONSIONE DI STIPENDI, INDENNITA O ALTRI ASSEGNI DOVUTI IN DIPENDENZA DIRETTA E IMMEDIATA DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - PREVENTIVA IMPUGNAZIONE DI UN ATTO AMMINISTRATIVO CONTENENTE IL DISCONOSCIMENTO DEL DIRITTO A DETTI EMOLUMENTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO - ESTENSIONE - CONTROVERSIE AVENTI CONTENUTO PATRIMONIALE - CONDIZIONI - CONTROVERSIE RIGUARDANTI LA CORRESPONSIONE DI STIPENDI, INDENNITA O ALTRI ASSEGNI DOVUTI IN DIPENDENZA DIRETTA E IMMEDIATA DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - PREVENTIVA IMPUGNAZIONE DI UN ATTO AMMINISTRATIVO CONTENENTE IL DISCONOSCIMENTO DEL DIRITTO A DETTI EMOLUMENTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La giurisdizione esclusiva del consiglio di stato in tema di rapporto d'impiego di dipendenti pubblici si estende, a norma del disposto degli artt 29, n 1, e 30, commi primo e secondo, del tu 26 giugno 1924 n 1054, a tutte le controversie derivanti dal rapporto stesso, sia che abbia per oggetto la tutela di diritti soggettivi, sia di interessi legittimi, e comprende quindi anche le controversie aventi contenuto patrimoniale ogni qualvolta la pretesa dedotta in giudizio abbia per titolo il rapporto di pubblico impiego, e cioe questo, considerato nella sua Costituzione o nel suo svolgimento, funzioni da momento genetico diretto ed immediato dei diritti che sarebbero stati disconosciuti o lesi dall'ente pubblico in pregiudizio dell'impiegato, come - tra l'altro - in materia di stipendi, indennita ed altri emolumenti dovuti in dipendenza del rapporto d'impiego. In relazione a quest'ultima ipotesi, la giurisdizione esclusiva del consiglio di stato non e legata necessariamente alla pronuncia di annullamento di un atto amministrativo che abbia, formalmente o per presunzione di legge (silenzio rifiuto), disconosciuto il diritto a quegli stipendi ed altre spettanze accessorie, potendosi nella specifica materia adire il consiglio di stato indipendentemente da una vera e propria impugnativa per annullamento ogni qualvolta sussista lo interesse dell'impiegato ad una pronunzia di accertamento del relativo diritto. (V 2992'68, mass n 335820; 1985'66, mass nn 323851 e 323852).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)