Sez. U, Sentenza n. 6083 del 24/06/1994 (Rv. 487183 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Legge su Napoli (risanamento) - Giunta speciale | Rinvio dell'art. 80 legge n. 219 del 1981 agli artt. 12 e 13 legge n. 2892 del 1885 - Portata - Attribuzione della competenza alla Giunta presso la Corte d'Appello di Napoli - Inclusione.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Legge su Napoli (risanamento) - Giunta speciale
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il rinvio formulato dall'art. 80 della legge n. 219 del 1981 agli artt. 12 e 13 della legge n. 2892 del 1885 riguarda sia la disciplina sostanziale che quella processuale della procedure ablatorie relative al territorio di Napoli e, di conseguenza, conserva la competenza giurisdizionale attribuita dal D.L. n. 219 del 1919 alla Giunta speciale per le espropriazioni, presso la Corte di appello di questa città.
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)