Sez. U, Sentenza n. 5804 del 25/05/1995 (Rv. 492460 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE | Competenza della Giunta speciale presso la Corte d'Appello di Napoli ex D.L.L.T. n. 219 del 1919 - Sopravvenienza della legge n. 219 del 1981 - Abrogazione della competenza della Giunta speciale - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE
La competenza giurisdizionale attribuita dal D.L.L.T. 27 febbraio 1919 n. 219 alla Giunta speciale presso la Corte d'Appello di Napoli non è venuta meno per effetto dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981 n. 219, in quanto il rinvio formulato da quest'ultima norma agli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1865 n. 2892 riguarda sia la disciplina sostanziale che quella processuale prevista per le relative espropriazioni, compresa l'attribuzione della competenza in materia di determinazione giudiziale delle indennità, sia di esproprio che di occupazione legittima.
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)