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Sez. 6, Sentenza n. 1620 del 11/11/2025 Ud. (dep. 14/01/2026) Rv. 289204-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE | Donativi di modico valore - Art. 4, comma 2, d.P.R. n. 62 del 2013 - Efficacia scriminante - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289204-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE

In tema di corruzione, la dazione di regalie di modico valore non è scriminata ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in quanto tale disposizione, di valenza deontologica, consente al pubblico agente soltanto di accettare modici donativi d'uso, occasionalmente effettuati e non correlati all'esercizio delle sue funzioni o del suo servizio, prevedendo, per converso, la rilevanza disciplinare dell'accettazione di donativi collegati allo svolgimento dell'attività dell'ufficio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non fosse scriminata la condotta dei ricorrenti, i quali avevano corrisposto, in due occasioni, la somma di cinquanta euro ad un operatore obitoriale, affinché compisse l'atto del proprio ufficio, consistente nella vestizione delle salme).

Cod. Pen. art. 318, DPR 16/04/2013 num. 62 art. 4 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)