Sez. 6, Sentenza n. 19319 del 10/02/2017 Ud. (dep. 21/04/2017) Rv. 269836 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE | Elemento oggettivo - Offerta o promessa di donativi di modesto valore relativi ad un'attività già compiuta dal pubblico ufficiale - Istigazione alla corruzione impropria - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE
L'offerta o la promessa di donativi di modesta entità (nella specie, la somma di 50 euro), quale manifestazione di gratitudine o di apprezzamento per l'attività già compiuta dal pubblico ufficiale in termini conformi ai doveri d'ufficio, non configura il delitto di istigazione alla corruzione impropria susseguente, ai sensi dell'art. 322, comma primo, cod. pen., in ragione della inoffensività della condotta dell'agente. (In motivazione, la Corte ha rilevato che con il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con il d. P.R. 16 aprile 2013, n. 62, lo stesso legislatore ha escluso la rilevanza penale dei donativi di modico valore, nell'ordine massimo di 150 euro).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 com. 1, DPR 16/04/2013 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)