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Sez. 3, Sentenza n. 8558 del 05/08/1991 (Rv. 473387 - 01)

Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - In genere | Proposizione della domanda riconvenzionale - Onere del preventivo tentativo di conciliazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1991-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473387-01

Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - In genere

In tema di rapporti agrari, l'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203 pone l'onere del preventivo tentativo di conciliazione con riferimento non all'instaurazione del processo ed al soggetto che lo promuove, ma alla domanda da far valere in giudizio, e, quindi, indipendentemente dalla posizione processuale della parte che la formula, sicché trova applicazione anche per la proposizione della domanda riconvenzionale.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)