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Sez. 3, Sentenza n. 8685 del 08/08/1995 (Rv. 493606 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Proposizione della domanda riconvenzionale - Onere del preventivo - Tentativo di conciliazione - Sussistenza - Termine.
Stato
decisa il 1995-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493606-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE

In tema di rapporti agrari, il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 46 legge 3 maggio 1982 n. 203, dovendo precedere la domanda giudiziale, deve essere esperita, nel caso in cui questa sia proposta in riconvenzionale dal convenuto, prima del deposito in cancelleria, a norma degli artt. 416 e 418 cod. proc. civ., della memoria di costituzione con la quale, nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, la pretesa è fatta valere contro la parte attrice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)