Sez. 5, Sentenza n. 7162 del 19/01/1977 Ud. (dep. 03/06/1977) Rv. 136069 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - OGGETTO DELLA TUTELA PENALE - FEDE PUBBLICA - PRENDITORE DELL'ASSEGNO - DANNEGGIATO E NON PERSONA OFFESA DAL REATO - OMESSA CITAZIONE EX ART 408 COD PROC PEN - NULLITA - ESCLUSIONE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - OGGETTO DELLA TUTELA PENALE - FEDE PUBBLICA - PRENDITORE DELL'ASSEGNO - DANNEGGIATO E NON PERSONA OFFESA DAL REATO - OMESSA CITAZIONE EX ART 408 COD PROC PEN - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Il reato di emissione di assegno a vuoto, per quanto offenda indirettamente il patrimonio del prenditore dell'assegno, costituisce un delitto contro la fede pubblica e non contro il patrimonio. Ne deriva che il prenditore dell'assegno emesso a vuoto non assume la veste di persona offesa dal reato ma di semplice danneggiato. Pertanto, non essendo compreso tra le persone menzionate nell'art 408 cod proc pen, non e nullo il decreto di citazione se non sia stato citato a comparire, e l'imputato che ha interesse a farlo escutere come testimone deve avvalersi della facolta prevista dall'art 415 cod proc pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)