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Sez. 5, Sentenza n. 5739 del 23/03/1981 Ud. (dep. 08/06/1981) Rv. 149301 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PERSONE DIVERSE DALL'IMPUTATO (CITAZIONE DELLE) - OFFESO DAL REATO - PRENDITORE DELLO ASSEGNO EMESSO A VUOTO - OMESSA CITAZIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149301-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PERSONE DIVERSE DALL'IMPUTATO (CITAZIONE DELLE) - OFFESO DAL REATO - PRENDITORE DELLO ASSEGNO EMESSO A VUOTO - OMESSA CITAZIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*

Poiché il prenditore dell'assegno emesso senza copertura non assume la veste di persona offesa dal reato, in quanto il bene tutelato dall'art. 116 R.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 è l'interesse pubblico relativo alla funzione economica ed alla sicurezza della circolazione del titolo di credito, è da escludere che la omessa citazione del prenditore dell'assegno determini la nullità del decreto di citazione a giudizio. (Conf. Sent. N. 76 del 3 giugno 1977, mass. N. 136069. V. Anche sent. N. 930 del 1 ottobre 1979, mass. N. 142917, ove si precisa che non sussiste l'Obbligo della citazione del prenditore dell'assegno se non quando assuma la veste di denunciante, querelante o parte civile.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)