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Sez. 4, Sentenza n. 28583 del 09/06/2005 Ud. (dep. 29/07/2005) Rv. 232440 - 01

NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ORGANO - polizia giudiziaria | Notificazione attraverso la P.G. anzichè attraverso l'ufficiale giudiziario - Nullità - Esclusione - Delega scritta alla P.G. - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232440-01

NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ORGANO - polizia giudiziaria

La notificazione di un atto a mezzo della polizia giudiziaria anziché dell'ufficiale giudiziario non comporta alcuna nullità, né l'attribuzione del compito alla Polizia giudiziaria richiede obbligatoriamente una delega scritta, ben potendosi ricavare dalla consegna stessa dell'atto alla P.G. la volontà del giudice di procedere con tale formalità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 148 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)