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Sez. 1, Sentenza n. 8324 del 15/02/2006 Cc. (dep. 09/03/2006) Rv. 233138 - 01

NOTIFICAZIONI - ORGANO - POLIZIA GIUDIZIARIA | Art. 148 cod. proc. pen. come modificato dalla L. 31 luglio 2005 n. 155 - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233138-01

NOTIFICAZIONI - ORGANO - POLIZIA GIUDIZIARIA

La modifica legislativa dell'art. 148 cod. proc. pen., introdotta dalla L. 31 luglio 2005 n. 155, ha limitato la sfera di competenza della polizia giudiziaria in tema di notifiche all'ipotesi prevista dall'art. 151 cod. proc. pen., ma la violazione di tale limite costituisce una mera irregolarità e non determina l'inesistenza nè la nullità dell'atto, restando comunque la polizia giudiziaria un organo di notificazione e non essendo la nullità prevista dalla legge, avendo peraltro la notifica conseguito il suo effetto di conoscenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 148 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)