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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19486 del 23/08/2013 (Rv. 627717 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - LEGALI | Divieto ex art. 2729, secondo comma, cod. civ. - Ambito - Presunzioni semplici - Inclusione - Presunzioni legali - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627717-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - LEGALI

Il divieto di cui al secondo comma dell'art. 2729 cod. civ. - che non consente il ricorso alle presunzioni nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni - investe solo le presunzioni semplici, non anche le presunzioni legali (quale è la presunzione di sublocazione di cui all'art. 21 della legge 23 maggio 1950, n. 253).

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 21, Cod. Civ. art. 2729 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)