Sez. L, Sentenza n. 3583 del 07/04/1998 (Rv. 514321 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITÀ | Limiti - Ricorso alle presunzioni oltre i limiti legali di ammissibilità della prova testimoniale - Inammissibilità.
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITÀ
A norma dell'art. 2729 cod. civ. è precluso al giudice il ricorso a presunzioni oltre i limiti legali di ammissibilità della prova orale; pertanto deve ritenersi inutilizzabile ai fini della decisione la prova "presuntiva", ove, sulle medesime circostanze, sia stata ritenuta inammissibile la prova testimoniale in relazione ai limiti posti dall'art. 2722 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)