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Sez. 1, Sentenza n. 19308 del 17/12/2003 (Rv. 568993 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Immediata lettura del dispositivo in udienza - Omissione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568993-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, la lettura del dispositivo all'udienza di discussione, prescritta dall'art. 23 legge 24 novembre 1981, n. 689, risponde all'esigenza di ancorare il momento dell'immodificabilità della decisione alla data dell'udienza di discussione, per assicurare alle parti l'immediata conoscenza del regolamento giudiziale dei loro rapporti e l'immutabilità del medesimo rispetto alla successiva stesura della motivazione; sicché l'omissione, nell'udienza di discussione e decisione della causa, della lettura del dispositivo, determina nullità della sentenza.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)