Sez. L, Sentenza n. 4970 del 08/03/2005 (Rv. 580532 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione della causa - Nullità - Conversione in motivo di gravame - Menzione esplicita nel verbale o nella sentenza - Necessità - Esclusione - Deduzione della circostanza da altri atti processuali o da determinati fatti - Ammissibilità - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE
Nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa l'omissione della lettura del dispositivo all'udienza di discussione della causa, prescritta dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, determina non già l'inesistenza, sebbene la nullità della sentenza medesima, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod.proc.civ., che si converte in motivo di gravame, ai sensi dell'art. 161 cod.proc.civ., per il difetto di un requisito formale indispensabile al raggiungimento dello scopo di cristallizzare stabilmente il decisum. Peraltro, la lettura del dispositivo in udienza non deve risultare necessariamente da esplicita menzione nello stesso dispositivo o nel verbale d'udienza, ma può essere documentata da qualsiasi atto processuale o comunque desumersi da ogni altra circostanza quale, (come nella specie), l'identità delle date recate dal verbale d'udienza e dal dispositivo, oltre l'attestazione contenuta nella narrativa della sentenza in ordine alla lettura del dispositivo.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)