Sez. 3, Sentenza n. 2141 del 02/09/1967 (Rv. 329279 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE - DEFINIZIONE DATA ALL'OPPOSIZIONE DAL GIUDICE ADITO - RILEVANZA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE - DEFINIZIONE DATA ALL'OPPOSIZIONE DAL GIUDICE ADITO - RILEVANZA.*
Le sentenze emesse nei giudizi di opposizione all, esecuzione sono soggette ai normali mezzi d, impugnazione, a differenza di quelle emesse nei giudizi di opposizione agli Atti esecutivi, che sono soggette solo al ricorso per Cassazione.Ai fini dell, individuazione del mezzo di impugnazione e rilevante la definizione data all, opposizione dal giudice adito. (Conf. Alla sentenza n. 1002-66, massima n. 321993).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)