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Sez. 3, Sentenza n. 1002 del 19/04/1966 (Rv. 321993 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - ALL'ESECUZIONE - IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE - DEFINIZIONE DATA DALLA OPPOSIZIONE DAL GIUDICE ADITO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1966-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321993-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - ALL'ESECUZIONE - IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE - DEFINIZIONE DATA DALLA OPPOSIZIONE DAL GIUDICE ADITO - RILEVANZA.*

Le sentenze emesse nei giudizi di opposizione all'esecuzione sono soggette ai normali mezzi d'impugnazione, a differenza di quelle emesse nei giudizi di opposizione agli Atti esecutivi, che sono soggette solo al ricorso per Cassazione. Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione e rilevante la definizione data all'opposizione dal giudice adito. (Cfr 2615/64; 753/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)