Sez. 3, Sentenza n. 1002 del 19/04/1966 (Rv. 321993 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - ALL'ESECUZIONE - IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE - DEFINIZIONE DATA DALLA OPPOSIZIONE DAL GIUDICE ADITO - RILEVANZA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - ALL'ESECUZIONE - IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE - DEFINIZIONE DATA DALLA OPPOSIZIONE DAL GIUDICE ADITO - RILEVANZA.*
Le sentenze emesse nei giudizi di opposizione all'esecuzione sono soggette ai normali mezzi d'impugnazione, a differenza di quelle emesse nei giudizi di opposizione agli Atti esecutivi, che sono soggette solo al ricorso per Cassazione. Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione e rilevante la definizione data all'opposizione dal giudice adito. (Cfr 2615/64; 753/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)